La successione ereditaria secondo il Codice civile
Chi è capace d’intendere e ha compiuto il 18° anno di età può, in qualità di disponente, disporre liberamente del suo patrimonio dopo la morte, tuttavia osservando determinate disposizioni di legge. Qualora il disponente non faccia uso di questa facoltà, il Codice civile svizzero regola la successione ereditaria come segue: i discendenti ricevono, in concorso con il coniuge superstite, la metà della successione. In assenza di coniuge o di discendenti diretti, l’eredità viene divisa in parti uguali fra i genitori del testatario. Qualora anche questi siano scomparsi, subentrano i loro diretti discendenti. Se il testatario non lascia alcun erede, la sua eredità va allo Stato. I discendenti, il coniuge superstite e i genitori del testatario godono di una tutela delle porzioni legittime. Le porzioni legittime non possono essere intaccate. Pertanto potrete disporre esclusivamente della parte di patrimonio non legata alle porzioni legittime. Con lo strumento Testament-Check di MyHappyEnd potete calcolare in tutta semplicità online la vostra situazione testamentaria personale. In caso di situazioni complicate si consiglia di rivolgersi a un notaio o a un avvocato.
Perché devo scrivere un testamento?
Le disposizioni di legge sono sufficienti solo se volete includere nel testamento gli eredi legali e non avete volontà personali. Nel momento in cui desiderate determinare chi verrà beneficiato in quale misura, il testamento diventa necessario. Con un testamento evitate anche l’insorgere di malintesi o di dispute per l’eredità. Potete tenere in considerazione amici od organizzazioni. Per la gestione e la suddivisione dell’eredità potete inoltre impiegare un esecutore testamentario di vostra fiducia e intestare la quota disponibile (eredità meno porzioni legittime) a piacimento. Il conferimento di una procura post-mortem non vale come disposizione testamentaria e non sostituisce in alcun caso il testamento.
Il testamento olografo
Il testamento olografo è la forma più semplice di disporre in modo vincolante la vostra volontà. La disposizione testamentaria olografa deve essere scritta a mano nella sua interezza indicando anno, mese e giorno della stesura, e dev’essere dotata di firma. L’identità e la volontà del testatario devono essere comprensibili in modo equivocabile. Tutti gli eredi e le persone o istituzioni beneficiarie devono essere indicati possibilmente in modo completo con nome e indirizzo.
Il testamento pubblico
Il testamento pubblico dev’essere sottoscritto davanti a persona autorizzata a stendere atti autentici, normalmente un notaio, in presenza di due testimoni nel pieno esercizio dei diritti civili. Né i testimoni, né il funzionario possono essere parenti stretti del disponente né essere beneficiari del testamento.
Custodia e modifica o revoca
Lasciate deporre gratuitamente il vostro testamento olografo o pubblico presso il vostro comune di residenza. Questo potrà essere successivamente modificato, revocato o distrutto, nel rispetto delle forme prescritte.